
Gli ordini di protezione emessi dal giudice civile contro gli abusi familiari sono stati valorizzati dai più recenti interventi normativi per rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica, secondo quanto si legge nel documento, che richiama la legge n. 154/2001 e il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il testo spiega che lo strumento serve a porre fine a una situazione di convivenza turbata e a impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare un decreto con cui intima la cessazione della condotta pregiudizievole e dispone l’allontanamento dalla casa familiare.
Ove occorra, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. Il documento indica il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, il pagamento periodico di un assegno in favore della parte abusata se priva di mezzi autonomi di sostentamento e l’intervento dei servizi sociali del territorio o delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.
L’ordine può essere adottato anche dal Tribunale dei Minorenni quando la condotta abusante possa arrecare pregiudizio ai minori; in questo caso l’istanza può essere promossa dal pubblico ministero. Il documento richiama anche la “violenza assistita”, definita come la violenza indiretta percepita dai minori che assistono agli abusi contro la madre.
Nei casi di urgenza, il soggetto che ha subito la condotta abusante può richiedere l’ordine di protezione anche in assenza di un avvocato. La legge n. 168/2023 ha attribuito rilevanza penale alla violazione degli ordini di protezione civili, richiamando l’art. 387 bis c.p. e la possibilità di arresto, anche in flagranza differita.
Fonte: Polizia di Stato — Documento originale: https://www.poliziadistato.it/articolo/24756a9a746f979a8567155759
