
Le ordonnanze di protezione civile contro gli abusi familiari sono al centro delle ultime misure legislative richiamate nel comunicato, che indica la legge n° 154/2001, la legge n° 168/2023 e il decreto legislativo n° 164 del 31 ottobre 2024. Il testo precisa che l’istituto, pronunciato dal giudice civile, mira a porre fine a una situazione di coabitazione perturbata e a impedire la prosecuzione di comportamenti violenti all’interno della famiglia.
Secondo il comunicato, quando il comportamento del coniuge o di un altro convivente arreca grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su richiesta di una parte, può ordinare all’autore delle violenze di cessare la condotta dannosa e di allontanarsi dal domicilio familiare. Il provvedimento può imporre anche obblighi specifici: il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordinanza di protezione, compreso il luogo di lavoro e il domicilio di familiari o di altre persone, il divieto di avvicinarsi agli istituti scolastici dei figli del coppia salvo esigenze specifiche legate al lavoro o alla salute, il versamento periodico di un assegno in favore della parte vittima di violenze se priva di mezzi autonomi di sussistenza e l’intervento dei servizi sociali o di associazioni che sostengono e accolgono donne, minori e altre persone vittime di violenze e maltrattamenti.
Il comunicato aggiunge che la decisione può essere adottata anche dal Tribunale per i minorenni quando il comportamento abusivo possa ledere i minori, su richiesta del procuratore. In caso di urgenza, la persona vittima può chiedere l’ordinanza anche senza avvocato; se il giudice riconosce l’urgenza, decide immediatamente e fissa l’udienza entro 15 giorni.
Infine, il testo segnala che la legge n° 168/2023 ha attribuito rilievo penale alla violazione delle ordinanze di protezione civile, prevista e punita dall’articolo 387 bis del Codice penale, e che il decreto legislativo n° 164 del 31 ottobre 2024 ne ha ampliato la richiesta anche ai casi in cui il comportamento pregiudizievole sia tenuto da un altro membro del nucleo familiare, ad esempio un genitore.
Fonte: Polizia di Stato — Documento originale: https://www.poliziadistato.it/articolo/24756a9a7671963d9183893598
